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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

29725
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma

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2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle

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2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519

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Art. 2.

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2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto

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2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti

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2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

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2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione

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2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice

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3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

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4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme

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2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

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2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il

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2. I termini si computano secondo il calendario comune.

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2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.

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4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

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2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni.

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2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

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2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

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2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

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2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

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2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

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2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

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2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per

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2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

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2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

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2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

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2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

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2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582.

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2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.

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2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

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2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

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2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

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2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

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2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

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2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.

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2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

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2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

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